Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo
1. Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei
ricercatori.
Il ruolo dei professori universitari comprende le
seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarieta`
della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle
responsabilita` dei professori ordinari e di quelli associati,
inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale
garanzia di liberta` didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti
didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle
scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di
perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita` di docenza
professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non e` consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.
2. Piano di sviluppo dell'Universita`. Individuazione e
ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da
bandire per concorso.
Il Ministro della pubblica istruzione,
sulla base delle indicazioni delle Università, che acquisiscono
il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di
entrata
formulate dal CIPE su proposta del Ministro del
bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze
nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica
elabora ogni quadriennio, sentito il
Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo
dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture
didattiche e scientifiche, con particolate previsioni di spesa,
e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità
per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della
dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei
diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di
ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di
sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi
professionali nei diversi settori nonché delle necessità di
riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio
universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti
di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripatrtizione
dei nuovi posti fra le facoltà.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è
trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui
si riferisce, alle Università affinché esprimano le loro
osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine,
il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del
Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel
termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di
sviluppo.
Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono
riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le
richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli
di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e
di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare
e per corsi, indicando per ciascuna facoltà e corso di laurea
gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori
ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per
raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti
iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.
Il Ministro della pubblica istruzione provvederà alle relative
assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze
delle diverse facoltà.
L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di
associato è effettuata sulla base del piano, su richiesta delle
facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e
scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Università
di cui ai precedenti commi.
Il primo piano quadriennale riguarderà il quadriennio che avrà
inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici
1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale
transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove
Università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione.
Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di
facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare
le richieste per i posti di professore ordinario o associato
relativi al primo biennio.
3. Dotazione organica della fascia dei professori ordinari.
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è
fissata in 15.000 posti.
I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano
destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento
della dotazione organica di cui al precedente comma, con
periodicità biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo
universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un
decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, è disposta l'assegnazione alle facoltà di posti di
professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti
in soprannumero e dei posti convenzionati.
Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi
gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle
Università di versare in conto entrata tesoro le somme percepite
a tal fine.
4. Assegnazione di posti di professore ordinario per le
chiamate di studiosi stranieri.
Il Ministro della pubblica
istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio
universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti
di professore ordinario non superiore al 5 per cento della
dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di
chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti
di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in
Università straniere.
La proposta di chiamata deve essere adottata con la
maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio
di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello
studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione
che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro
della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la
nomina del professore con proprio decreto, determinando la
relativa classe di stipendio corrispondente sulla base
dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di
valutazione.
I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del
presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia,
trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.
Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei
cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore
universitario.
5. Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di
posti.
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da
mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica
istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri
programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del
precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da
assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline
ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove
anni di insegnamento in qualità di professore incaricato nella
stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste,
presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle
richieste della facoltà .
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono
concessi, sino alla copertura della percentuale indicata,
secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti
in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle
facoltà cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per
cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri
di programmazione .
6. Straordinario.
All'atto della nomina i professori
conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre
anni accademici.
Le norme del presente decreto che contemplano professori
ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari,
fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano
conseguito la nomina ad ordinario.
Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad
ordinario.
Restano altresì ferme le disposizioni relative alla verifica
dell'attività scientifica e all'attività didattica necessarie
per la nomina ad ordinario.
7. Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
Ai
professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di
ricerca scientifica.
Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di
laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti
interessati, in quando istituiti, le attività didattiche
programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto
previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a
fini speciali, delle scuole di specializzazione e di
perfezionamento, l'attività di corsi integrativi di quelli
ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per
il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il
consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli
professori interessati, le modalità di assolvimento delle
predette attività, tenuto conto delle possibilità di
utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del
successivo art. 9.
Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo
insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e
di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori.
E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli
coordinati, anche di durata inferiore all'anno.
8. Inamovibilità e trasferimenti.
I professori ordinari sono
inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.
I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad
altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della
stessa Università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato
nella medesima Università, anche ad altra Università, con le
procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n.
1592 , e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945,
n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata
dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza
nell'Università.
9. Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da
quello di titolarità.
Il professore ordinario, nella
salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il
suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito
della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento
delle attività didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art.
7, al professore ordinario può essere affidato con il suo
consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di
cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa
purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in
altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio
universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha
diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I
professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a
svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo
consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive
rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il
conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività
relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di
specializzazione e di perfezionamento e le attività relative
agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove
istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della
programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7,
ripartisce le predette attività didattiche tra i professori
interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire
uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato
del professore non può essere inferiore all'impegno orario per
l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a
titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso
ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo
svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia
necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia
possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà
possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili
conferire supplenze, con il loro consenso, a professori
appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di
materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti
dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare
affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione
alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della
pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa
università o a professori di altra università. La supplenza
svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al
successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito .
10. Doveri didattici dei professori.
Fermi restando tutti
gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i
professori ordinari per le attività didattiche, compresa la
partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di
laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250
ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire
ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la
partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo
secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a
tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per
non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al
successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti
organizzativi interni.
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata
all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di
facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore
interessato.
Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento
dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo
svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle
facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con
particolare riferimento alla predisposizione dei piani di
studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni
sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e
delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute
esigenze.
11. Tempo pieno e tempo definito.
L'impegno dei professori
ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed
il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda
da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di
ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno
assunto per almeno un biennio.
L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio
precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo
articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del
presente decreto. La predetta limitazione non si applica
allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello
a tempo definito .
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside,
membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di
dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) è compatibile con lo svolgimento di attività
professionali e di attività di consulenza anche continuativa
esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è
incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività
professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di
qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e
dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la
partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello
Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca,
nonché le attività, comunque svolte, per conto di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a
prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto
esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali ;
b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche
e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti
istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche,
comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento
professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in
concorso con enti pubblici, purché tali attività non
corrispondano ad alcun esercizio professionale ;
c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle
attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle
Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni
pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche
esigenze del committente e della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il
tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine
professionale al cui albo i professori risultino iscritti al
fine della loro inclusione in un elenco speciale.
Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano
al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste,
con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a
tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato,
all'atto della presentazione della propria candidatura, produca
una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno
a tempo pieno in caso di nomina .
12. Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di
ricerca.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà
interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati
possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e
centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti
di ricerca a carattere nazionale o regionale
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in
aspettativa per la direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del
Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di
ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario
nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni
dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione
direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari
competono eventualmente le indennità a carico degli enti o
istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove
l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione
della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e
ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le
disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le
modalità di cui al 5ø comma del successivo art. 13, la
possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono
titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività
di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti,
per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo,
la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18
marzo 1958, n. 311 .
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche
e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le
università può essere affidata ai professori di ruolo come parte
delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro
funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti
presso le università per contratto o per convenzione con altri
enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici
economici
13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilità.
Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con
altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è
collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica
del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea
;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore
universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale]
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e
a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore
delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale
o regionale, di enti pubblici economici, di società a
partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni
caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere
prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre
che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a
carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di
giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore
dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti
rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre
leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche
amministrazioni o enti pubblici economici .
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività
didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di
rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di
componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione
è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica
istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso
ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne
comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il
provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della
carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa
è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme
vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una
delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia
senza assegni, è utile ai fini della progressione nella
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo
le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato
ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza
assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la
corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far
tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa,
le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12)
del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3
della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico
dell'ente, istituto o società .
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a
partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le
modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L.
18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo
per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione
delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività
didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di
dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle
scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed
attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di
insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è
comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro,
altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche
applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di
istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai
fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne
l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di
concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che
si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle
commissioni .
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati
fuori ruolo per limiti di età.
14. Aspettativa dei professori che passano ad altra
amministrazione.
Il professore universitario, che assume un
nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è
collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto
per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo
l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro
i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio
di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è
computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad
esaurimento.
15. Inosservanza del regime delle incompatibilità.
Nel
caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o
fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione
del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto
dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente
art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le
disposizioni previste dai successivi commi per
l'incompatibilità.
Il professore ordinario che violi le norme sulle
incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla
situazione di incompatibilità.
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla
diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilità sia cessata, il professore decade
dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore,
sentito il Consiglio Universitario nazionale.
16. Funzioni direttive e di coordinamento riservate al
professore ordinario.
Ferme restando le incompatibilità
previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori
ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore
di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le
funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le
funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione
degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di
specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di
detti istituti e scuole è affidata a professori associati.
17. Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e
congedi dei professori ordinari per attività didattiche e
scientifiche anche in Università o Istituti esteri o
internazionali.
Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con
proprio decreto, autorizzare il professore universitario che
abbia conseguito la nomina ad ondinario, ovvero la conferma in
ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il
consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente
ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di
ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per
non pi— di due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il
rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento
dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse
con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le
richiedano.
I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al
rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al
successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se
trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e
del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di
missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o
di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10
della legge 18 marzo 1958, n. 311 .
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri
per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei
professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di
insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di
straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a
svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della
Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni
internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto
compatibile, alla normativa, se pi— favorevole, che disciplina
l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono
essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che
disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo
di attività all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio
ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università
o l'ente estero o internazionale.
18. Promozione e verifica della produzione scientifica del
professore ordinario.
Il professore universitario che abbia
conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre
anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione
sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso
corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere
depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi
consultabili.
Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione
della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato
della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne
terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a
disposizione dell'ateneo per la ricerca.
19. Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.
I
professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere
dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del
sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il
collocamento fuori ruolo.
Al professore fuori ruolo si appplicano le stesse norme
previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di
presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia
diversamente disposto.
La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e
agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in
vigore.
Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti
didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione
al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito .
20. Dotazione organica.
La dotazione organica della fascia
dei professori associati è fissata in 15.000 posti.
Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico
iniziale della predetta fascia è corrispondente al numero degli
idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli
da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con
decreto del Ministero della pubblica istruzione, è incrementato
di 6.000 posti.
21. Copertura di posti.
I posti di professore associato che
si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso
o per trasferimento su richiesta delle facoltà.
I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo
sono coperti con concorso da bandire con periodicità biennale,
nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di
cui all'art. 2.
I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del
presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo
comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che
si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione
delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione
dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo
comma del precedente articolo. [Detti trasferimenti, sino al
raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono
subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di
assicurare la conservazione del livello di funzionamento della
medesima] .
L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con
le stesse modalità indicate nel precedente art. 2.
Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora
predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sarà messo a
concorso il primo scaglione di posti di professore associato per
un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno
definiti sentito il parere del C.U.N.
22. Stato giuridico dei professori associati.
Lo stato
giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme
relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative
all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li
riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.
Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei,
l'elettorato attivo dei professori associati è esercitato
secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei
professori ordinari.
23. Conferma in ruolo.
Dopo un triennio dall'ammissione in
ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di
conferma, anche sulla base di una relazione delle Facoltà,
sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il
giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro
della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di
discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o
straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre
ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante
sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i
professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di
raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte
professori che abbiano già fatto parte di commissioni di
concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori
associati sottoposti a giudizio di conferma.
In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su
parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono
essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine
del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova
commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora
anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i
professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal
mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro
riguardi è divenuto definitivo.
24. Collocamento a riposo.
I professori associati sono
collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo
al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a
seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere
in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono
il settantesimo anno di e tà .
25. Professori a contratto.
Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio
universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le
Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i
finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a
contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli
ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione
di significative esperienze teorico-pratiche di tipo
specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di
risultati di particolari ricerche, o studi di alta
qualificazione scientifica o professionale.
Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i
consigli di amministrazione, su proposta del senato accademico e
nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate
all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio
dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in
sede di programmazione dell'attività didattica abbiano
rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in
particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche
connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area
comunitaria europea.
Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di
laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da
attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo
degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà
designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti
i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo
studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo,
prefissandone altresì le prestazioni ed il compenso da
corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un
dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici
di ricerca ovvero un docente di Università estere, purché non
insegni in Università italiane.
La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà
comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni
ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.
Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facoltà,
stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con
il designato la corresponsione del compenso in una o due
soluzioni.
I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un
indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione
dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della
materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale
della quale svolgono i corsi integrativi.
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e
non possono essere rinnovati per pi— di due volte in un
quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite
possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica
istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale,
esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti
insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto
tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga
delle idonee competenze.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede
alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai
sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a
contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli
delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti
di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università,
ad esperti appartenenti agli stessi enti.
Per la durata del contratto il personale dipendente
dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca
può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni.
26. Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature
scientifico-didattiche di particolare complessità.
Nei limiti
dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di
amministrazione nel bilancio delle Università, il rettore, su
designazione dei consigli di facoltà d'intesa con i docenti dei
Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, può
stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per
prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature
scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici,
anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di
moderne apparecchiature per l'apprendimento delle lingue
straniere e le relative conversazioni.
Le deliberazioni delle facoltà debbono essere motivate in
ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono,
nell'impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo già
addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del
contratto.
La particolare complessità delle attrezzature
scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di
amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite
commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati
dai consigli di facoltà.
Il contratto determina le prestazioni professionali e i
compensi relativi; non può essere stipulato per un periodo
superiore a tre anni e non è rinnovabile con lo stesso tecnico.
I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno
compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere
compiti di addestramento di personale tecnico già in servizio
presso l'Università.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale.
L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli
infortuni.
27. Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai
fini dello svolgimento di attività didattiche integrative.
I
rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti
pubblici e privati, su proposta delle facoltà, e, ove
costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato
accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari
per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle
universitarie, finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale.
28. Contratti per l'assunzione di lettori.
[Nei limiti dei
finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le
modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci
universitari, i rettori possono assumere per contratto di
diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata,
in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli
studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori
di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua
straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata
dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a
centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente
frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la
specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti
con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna
Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di
spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti
dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai
singoli corsi relativa al precedente anno accademico.
Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto
nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi
di comprovata necessità, dal Ministro della pubblica istruzione,
previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà sentito
il Consiglio universitario nazionale.
I contratti di cui al precedente primo comma non possono
protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e
sono rinnovabili annualmente per non pi— di cinque anni .
Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi
sono determinati dal consiglio di amministrazione
dell'Università sentito il consiglio di facoltà.
I corrispettivi non possono superare il livello retributivo
iniziale del professore associato a tempo definito].
29. Professori a contratto presso le Università non statali.
Le Università non statali possono avvalersi di professori a
contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art.
25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire
contratti di insegnamento anche a professori delle Università
statali.
30. Dotazione organica del ruolo dei ricercatori.
La
dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di
16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di
questi ultimi 2.000 Saranno messi a concorso entro l'anno
accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici
1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le
facoltà delle varie Università secondo criteri di programmazione
che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea
delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai
giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei
posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facoltà e
per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei
criteri generali anche del numero degli appartenenti alle
categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la
continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per
anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità.
31. Conferma dei ricercatori universitari.
I ricercatori
universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono
sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una
commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di
discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e
uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti
designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti
del gruppo di discipline.
La commissione valuta l'attività scientifica e didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base
di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del
dipartimento.
Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella
fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella
dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il
giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo
un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il
ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma
possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad
altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.
32. Compiti dei ricercatori universitari.
I ricercatori
universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca
scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici
integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali
compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con
gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la
partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di
insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai
fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a
livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica
su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di
ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti.
Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al
precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e
attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio
del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli
insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle
commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.
I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono
determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di
esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un
impegno per non pi— di 250 ore annue annotate dal ricercatore
medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto
ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli
Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.
Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore
interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto
concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la
ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal
Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto
nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca .
33. Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica
dei ricercatori universitari.
Il ricercatore confermato è
tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una
relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica
integrativa svolti. Il consiglio di facoltà formula il proprio
giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di
laurea per l'attività didattica e dai dipartimenti o dai
consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro
scientifico.
Il ricercatore confermato può continuare ad accedere
direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla
presentazione di risultati scientifici, originali e documentati,
consultabili presso l'istituto o il dipartimento di
appartenenza.
34. Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori
universitari.
Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n.
28 , lo stato giuridico dei ricercatori universitari è
disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel
presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico
degli assistenti universitari di ruolo.
In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si
applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , fatte salve le funzioni
regolate col precedente articolo 32.
Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel
precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 12, i
ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le
stesse modalità stabilite per i professori di ruolo.
Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano
le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o
in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel
quale si prescinde dal nulla osta della facoltà di appartenenza
per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12
febbraio 1977, n. 34 , previo parere favorevole del
Consiglio universitario nazionale.
I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati
a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili,
espletata la relativa procedura concorsuale.
Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o
pubblica si applica il precedente art. 14.
I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono
collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico
successivo alla data di compimento del predetto limite di età.
I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al
trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati
con decreto del rettore.
35. Personale tecnico delle Università.
I posti di tecnico
laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature
scientifiche di particolare complessità per le esigenze della
ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli
istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti.
Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale
distribuzione di posti di tecnico laureato.
I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento
del laboratorio, sono direttamente responsabili delle
attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono
l'attività del personale tecnico assegnato al laboratorio.
I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono
assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e
didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni
degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti.
I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro
attività sotto la direzione del tecnico laureato preposto al
laboratorio.
In attuazione della nuova normativa concernente il ®nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato¯, saranno identificati
con le modalità di cui agli
articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo
i profili
professionali di tutto il personale tecnico delle Università di
cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri
requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di
esame e le relative modalità di espletamento e la composizione
delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale
tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano
nonché al personale tecnico dei musei scientifici universitari,
degli orti botanici, delle biblioteche delle facoltà, scuole e
istituti di istruzione universitaria.
In sede di prima applicazione del presente decreto il
personale attualmente appartenente ai ruoli tccnici il quale
abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle
previste nei commi precedenti, può optare, a domanda, per il
passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi
quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno
rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei
ruoli del personale delle Università con le modalità previste
dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
36. Progressione economica del ruolo dei professori
universitari.
La progressione economica nel ruolo dei
professori universitari, articolato nelle due fasce dei
professori ordinari e dei professori associati è determinata
dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente
articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del
conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe
di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione
del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva
dell'eventuale indennità di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è
pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma
ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per
cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi
biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe
attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero
del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del
2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda
fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di
posizione al professore della prima fascia.
La misura del trattamento economico previsto dai precedenti
commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori
universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo
pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella
prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa
data ai fini giuridici e dal 1ø novembre 1980 ai fini economici,
sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di
appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se
pi— favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal
riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento
giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico
corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora
pi— favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in
applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e
retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso
abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la
differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello
che gli compete in applicazione del presente decreto è
conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e
riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi
di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia,
al personale con stipendio superiore a quello iniziale di
inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione
superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale
tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno
stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in
godimento.
37. Inquadramento dei professori associati.
Il personale
che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella
seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti
giuridici ed ai fini economici da quella dell'effettiva
assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento
definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi
del successivo art. 104.
Nel caso di cumulo di pi— stipendi viene preso in
considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi pi—
favorevole.
A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore
associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal
giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio
successiva a quella iniziale prevista per i professori associati
.
38. Progressione economica del ruolo dei ricercatori.
La
progressione economica dei ricercatori universitari confermati
si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna
all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi
scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe
finale.
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in
ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per
l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è
attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli
aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneità sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli
effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in
servizio agli effetti economici.
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello
previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori,
sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati
sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di
importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
39. Assegno aggiuntivo .
.............................
40. Trattamento di quiescenza.
Ai fini dell'individuazione
del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle
due fasce dei professori universitari si considera quale base
pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica
prevista per il regime a tempo definito aumentato della
differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno
e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata
per il numero degli anni prestati dal professore con regime di
tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo
servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza
successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente
decreto.
Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva è
individuata con lo stesso criterio adottato per la
determinazione della base pensionabile indicata nel precedente
comma.
Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle
norme contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati
nella fascia dei professori associati e che all'atto del loro
collocamento a riposo al compimento del 65ø anno di età non
conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del
raggiungimento dell'anzianità stabilita nel primo comma
dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 , modificato dall'art. 27 della legge
29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio
effettivo fino ad un massimo di cinque anni.
La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno
maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico
a diverso titolo.
Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1ø
novembre 1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di
cui alla fine del 1ø comma precedente, gli anni di servizio
successivi al 1ø novembre 1961 e vengono considemti come anni
prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali il
docente ha usufruito dell'indennità di ricerca scientifica di
cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella
misura pi— elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art.
12 del decreto legge 1ø ottobre 1973, n. 580 , convertito in
legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
41. Accesso alla fascia dei professori ordinari.
L'accesso
al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei
professori ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per
titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità
scientifica dei candidati.
I concorsi sono disciplinati dalla legge 7 febbraio 1979, n.
31 .
42. Accesso alla fascia dei professori associati.
L'accesso
al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei
professori associati, avviene mediante concorso su base
nazionale, per titoli scientifici, integrati dalla discussione
dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica
nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i
suoi titoli e da lui indicata.
Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e
didattica del candidato.
43. Bandi di concorso.
I concorsi sono banditi, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, per raggruppamenti di
discipline.
Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I raggruppamenti disciplinari sono caratterizzati, rispetto a
quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario,
da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. Essi sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su
parere vincolante del Consiglio universitario nazionale .
Per l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi per
professori associati si applica il disposto dell'ultimo comma
del precedente art. 4.
44. Commissioni giudicatrici.
Per ciascun raggruppamento
di discipline è nominata, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, una commissione giudicatrice composta da
cinque membri effettivi e da altri cinque membri per eventuali
surroghe in caso occorra sostituire un membro effettivo.
Due dei membri effettivi e due di quelli da nominare per le
surroghe devono appartenere alla fascia dei professori
associati. I restanti membri debbono appartenere alla fascia dei
professori ordinari.
Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la
commissione è integrata da altri due componenti di cui uno
appartenente alla fascia dei professori associati e uno
appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti
candidati o frazione di venti superiore a dieci fino ad un
massimo di nove commissari.
Nella prima applicazione del presente decreto, in mancanza dei
professori associati, la commissione è composta di soli
professori ordinari e straordinari.
Ciascun commissario può far parte di una sola commissione per
professore associato. Non possono far parte delle commissioni
coloro che siano stati membri della commissione del concorso
associato immediatamente precedente per lo stessso
raggruppamento di discipline.
Non possono far parte delle commissioni i componenti del
Consiglio universitario nazionale .
45. Formazione delle commissioni giudicatrici.
Ogni
commissione è formata con il sistema misto: per sorteggio ed
elettivo.
Il sorteggio avviene tra i docenti di discipline ricomprese
nel raggruppamento cui si riferisce il concorso per un numero
triplo dei membri costituenti la commissione sia effettivi che
supplenti.
Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento
disciplinare siano inferiori al numero dei commissari effettivi
e supplenti, tali docenti sono inseriti tutti nella commissione
previa autonoma elezione. Il Ministro della pubblica istruzione
designa, quindi, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale, uno o pi— raggruppamenti affini, al fine di procedere
al sorteggio di un numero triplo dei membri mancanti per la
successiva elezione.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Esse sono affidate
ad una commissione nominata con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, composta da un professore appartenente alla
fascia dei professori associati designato dal Consiglio
universitario nazionale che la presiede, e da sei funzionari del
Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio universitario
nazionale designa un altro professore associato quale supplente.
Nella prima applicazione del presente decreto, il Consiglio
universitario nazionale designa un professore ordinario o
straordinario quale presidente della commissione per le
operazioni di sorteggio di cui al medesimo articolo.
Tra i docenti sorteggiati si procede all'elezione dei membri
componenti la commissione giudicatrice.
L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline
ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a
quelli delle discipline ricomprese nel raggruppamento o nei
raggruppamenti dichiarati affini ai sensi del terzo comma del
presente articolo.
Ogni elettore può votare per non pi— di un terzo dei
nominativi da designare, con eventuale arrotondamento della
frazione per eccesso.
A conclusione delle operazioni elettorali si forma una
graduatoria in base al numero dei voti riportati. Coloro che
hanno riportato un maggior numero di voti sono nominati membri
effettivi fino alla concorrenza del numero necessario e
successivamente gli altri membri supplenti fino alla concorrenza
del numero necessario.
A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di
anzianità di ruolo prevale il pi— anziano di età.
Il supplente che sia eletto membro effettivo in un'altra
commissione è sostituito con la nomina a supplente di chi lo
segue in graduatoria.
In caso di nomina a pi— commissioni l'elezione a membro
effettivo prevale sull'elezione a membro supplente.
Subordinatamente l'elezione nel proprio raggruppamento prevale
sull'elezione in raggruppamento affine. Negli altri casi si
procede alle sostituzioni con i membri che seguono
immediatamente in graduatoria. Terminate queste operazioni si
procede ad eventuali elezioni suppletive ove le commissioni
risultassero incomplete.
Ai fini dello scrutinio, la commissione di cui al quarto comma
del presente articolo può essere integrata con altri funzionari
del Ministero della pubblica istruzione fino ad un massimo di
diciotto. In tal caso la commissione si articola in
sottocomissioni.
Il Ministro della pubblica istruzione detterà con sua
ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, le
norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.
46. Esame.
La commissione giudicatrice valuta in primo luogo
i titoli scientifici presentati da ciascun candidato.
I candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio
favorevole sono ammessi alle seguenti prove d'esame:
1) una discussione sui titoli scientifici esibiti;
2) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di
anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i
cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo
immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.
Le prove d'esame sono pubbliche.
47. Approvazione degli atti.
Al termine dei suoi lavori,
da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso,
la commissione redige una relazione analitica in cui sono
riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo
della commissione sui singoli candidati, in base ai quali essa
propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore
ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.
Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi
alla prova didattica.
Gli atti dei concorsi sono trasmessi al Consiglio
universitario nazionale perché esprima il proprio parere sulla
regolarità degli stessi.
Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
Le relazioni delle commissioni giudicatrici sono pubblicate
nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione.
La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini
prescritti è tenuta a dare motivazione ufficiale delle cause del
ritardo.
In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo
universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o pi—
componenti, ovvero dell'intera commissione.
Resta ferma in ogni caso la responsabilità amministrativa di
coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori,
oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.
48. Chiamata e nomina dei vincitori.
Entro trenta giorni
dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono
presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano
chiesto il concorso.
Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla comunicazione
ministeriale dell'approvazione degli atti del concorso chiama i
vincitori a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base
delle domande presentate.
La nomina dei professori associati è disposta, a seguito
dell'approvazione degli atti del concorso, dal Ministro della
pubblica istruzione a decorrere dal 1ø novembre successivo.
Il Ministro, decorso il termine di cui al precedente secondo
comma, provvede, con proprio decreto, nei successivi 45 giorni,
su parere del Consiglio universitario nazionale, sentite le
richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti
i vincitori dei concorsi a posti di professore associato che non
siano stati chiamati.
49. Richiamo di norme.
Per tutto quanto non previsto nei
precedenti articoli si applicano, in materia di reclutamento dei
professori associati, le disposizioni vigenti per il
reclutamento dei professori ordinari in quanto compatibili.
50. Inquadramento nella fascia dei professori associati.
Nella prima applicazione del presente decreto possono essere
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei
professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4
del D.L. 1ø ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e
successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che
completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817
, convertito in legge con modificazioni dalla L. 19
febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio
di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54,
maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori
associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i
professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento
del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4
del D.L. 1ø ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ed
integrato dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio
1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal
direttore dell'istituto di istruzione superiore con
documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali
l'incarico è stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di
cui all'art. 3 del D.L. 1ø ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli
osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti
botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei
rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano
svolto tre anni di attività didattica e scientifica,
quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da
atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle
attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia
sulla base della documentazione in possesso della facoltà
attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
attività didattica e scientifica .
51. Giudizio di idoneità.
I giudizi sono espressi, per
ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni
nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e
formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un
determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si
provvederà alla costituzione di pi— commissioni. I concorrenti
saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per
sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro
mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione
degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano
scindibili e non investano l'intero procedimento .
Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e
didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore
associato.
Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici
presentati dal candidato e della attività didattica da lui
svolta.
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi
formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni
svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni
scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro
svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi
di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio
possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di
giudizi di idoneità.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare,
in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo
pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel
presente decreto.
Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere
associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori
di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due
esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una
rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per
i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni
internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è
basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo
scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività
didattica presso la scuola ed è integrato da una prova
didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle
commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di
professore ordinario, di professore associato e di ricercatore
universitario .
I professori associati e i ricercatori universitari restano
definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere
trasferiti ad altra università o scuola.
52. Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità.
I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per
raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi
criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43.
La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.
Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio
di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta,
entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo
raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro
il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con
la quale viene indetta la tornata di giudizi.
Gli aspiranti possono presentare domanda per quel
raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici.
La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di
esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo
stesso o per altro raggruppamento.
I professori incaricati stabilizzati che non presentano
domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di
giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta
tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono
dall'incarico.
Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di
idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di
idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto
nella terza tornata.
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non
presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata,
ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non
conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono
dall'incarico.
I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al
giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso
di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno
accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di
idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le
facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni
eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 , ed il
relativo trattamento economico maturato.
Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il
personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono
il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei
professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio
stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente
di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di
incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità
richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati
o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai
compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad
esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli
gruppi, seminari ed esercitazioni.
53. Modalità degli inquadramenti.
Colui che abbia superato
il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al
raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo,
nella quale intenda essere inquadrato.
La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla
facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli
insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti
l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del
consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole
del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello
stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo
prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi
per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze
didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate
esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera
adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole
del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla
chiamata dell'associato anche per discipline comprese in
raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai
sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano
previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle
procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, con D.P.R. sono conseguentemente aggiornati, nel
termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli
statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e
del consiglio di amministrazione .
L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di
insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Università ove
l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora
abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso
raggruppamento concorsuale.
Il titolare di pi— incarichi ha diritto di optare per una
delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il
rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della
domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai
rettori delle sedi universitarie ove sono svolti,
rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento.
Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella
precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda è
subordinato al motivato parere favorevole della facoltà
interessata.
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento
possono chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui
prestano servizio come assistenti di ruolo.
In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al
rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta
facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista
l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria
in cui l'incarico è svolto.
Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può
essere disposta previo parere del Consiglio universitario
nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in
relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero
degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di
medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza
e cura prestato dal richiedente nella sede.
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al
personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del
precedente art. 50.
Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli
assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente
alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono
essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla scadenza
del termine di presentazione della domanda di inquadramento,
continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni
inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato
accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente
di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla notifica del
mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda
alla facoltà presso cui svolge l'incarico .
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta
alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti
gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli
aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi
di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo
all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella
prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati
idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto
può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente
fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal
Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come
professore associato.
Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di
assegnazione entro 60 giorni dal termine di scadenza della loro
presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero
della pubblica istruzione la delibera stessa .
Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione a decorrere dal 1ø novembre di ciascun
anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione
del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di
idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato
il giudizio di idoneità presti servizio presso una Università
non statale può presentare domanda di inquadramento negli stessi
termini e con le stesse modalità previste per le Università
statali, all'Università medesima.
L'Università non statale può deliberare in merito
all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su
cui disporre gli inquadramenti.
Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero
degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università
non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri
di precedenza e preferenza per l'inquadramento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con
decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.
A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università
non statali, si applicano le disposizioni previste per gli
assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Università
statali.
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso
l'Università per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio
di idoneità sono inquadrati presso le Università statali, ove vi
siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia
intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono
comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il
rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero
dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi
possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università
per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in
conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n.
181, e nello statuto dell'Università stessa approvato con D.P.R.
22 marzo 1978, n. 1032 .
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di
convenzione stipulata dall'Università con altri enti, continuano
ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora
non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino
all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore
associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di
idoneità di cui al precedente art. 50 conservano altresì lo
stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui
possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo,
gli oneri già previsti dalla convenzione restano a carico
dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta
altresì confermato l'obbligo per le Università di versare in
conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.
54. Accesso al ruolo dei ricercatori universitari.
L'accesso
al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi
decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai
rettori per gruppi di discipline determinati suparere vincolante
del Consiglio universitario nazionale.
Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può
essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una
orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli
aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in
cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su
eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella
valutazione di quelli didattici.
Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario
nazionale determina altresì i programmi relativi alle due prove
scritte e alla prova orale e la ripartizione del puntèggio
riservato alla commissione per la valutazione delle prove
scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici,
riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla
valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a
quella dei titoli scientifici.
55. Bandi di concorso.
I concorsi sono banditi con decreto
del rettore della Università, previa autorizzazione del Ministro
della pubblica istruzione.
Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso
della laurea o di titolo di studio equipollente conseguito
presso Università straniere.
56. Conmmissioni giudicatrici.
Le commissioni giudicatrici
sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario
designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle
discipline raggruppate per il concorso, e uno ordinario e un
associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo
di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.
In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti
sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla
loro sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.
Nella prima applicazione del presente decreto, in luogo del
professore associato, può far parte della commissione un
professore incaricato.
57. Nomina dei vincitori.
Al termine delle prove di esame
la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base
della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove
scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i
titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in
numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.
Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata
relazione.
Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione.
I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il
gruppo di discipline messo a concorso.
La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei
giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno
.
58. Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.
Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a
domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali
ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità:
a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1ø ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica
e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1ø ottobre 1973,
n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766;
c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno
accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942
e 24 febbraio 1967, n. 62 ;
d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici
banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti
pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge
20 marzo 1975, n. 70 , e successive modifiche, nonché
dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di
Pisa;
e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa,
compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e
didattica;
f) i titolari di borse o assegni, di formazione o
addestramento scientifico e didattico o comunque denominati,
purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi
destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci
universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o
da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto
rettorale a seguito di pubblico concorso;
g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori
incaricati supplenti;
h) i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di
delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore
al 31 luglio 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978,
n. 817 convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al
momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n.
28, risultino aver maturato, agli effetti legali due anni
di servizio;
i) i medici interni universitari assunti con pubblico
concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di
amministrazione dell'Università per motivate esigenze delle
cliniche e degli istituti di cura universitari .
Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli
appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che
abbiano svolto la loro attività in una o pi— delle qualifiche
elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche
non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre
1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con
periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei
due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attività
presso un istituto universitario nelle predette categorie da
almeno un anno accademico che si intende realizzato con un
periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre
1979.
Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di
pubblici concorsi dalla data della pubblicazione della
graduatoria.
Il congedo obbligatorio per maternità o per servizio militare
di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio
di idoneità.
Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal
requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo
all'inquadramento si richiede un titolo di studio equipollente
alla laurea italiana .
59. Giudizi di idoneità.
Il Ministro della pubblica
istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità, per
gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del
Consiglio universitario nazionale.
La prima tornata è bandita entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la seconda è bandita
entro diciotto mesi dallo stesso termine ed è riservata a coloro
che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano
conseguito il giudizio di idoneità.
Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneità
debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione
del bando al rettore della Università in cui l'interessato
svolge o ha svolto la sua attività e per il gruppo di discipline
nell'ambito del quale l'attività stessa sia stata esplicata.
Ogni candidato non può presentare pi— di una domanda.
I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e
le supplenze sono prorogati per gli aventi titolo alla
ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente articolo
in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della
seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato
alla prima tornata.
Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al
giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è
risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza
dei termini.
Tale rapporto è ugualmente risolto di diritto per coloro che
non superino il giudizio di idoneità, neppure nella seconda
tornata, dal giorno successivo a quello di approvazione degli
atti della commissione.
Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o
ad entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda,
all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120.
Per coloro che hanno conseguito l'idoneità, il rapporto è
prorogato fino all'inquadramento in ruolo.
Resta ferma la validità, ai fini della partecipazione ai
giudizi, delle domande presentate precedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto, purché corrispondenti ai requisiti
previsti nel presente decreto.
E' consentita l'integrazione della documentazione già
prodotta.
L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale
delle ricerche è trasferito sul bilancio del Ministero della
pubblica istruzione a decorrere dal 10 novembre 1979.
60. Modalità degli inquadramenti.
Le facoltà provvedono alla
destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai
raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle
esigenze scientifiche e didattiche.
Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualità di
ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti
destinati all'inquadramento.
Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di
idoneità sia superiore al numero dei posti disponibili,
l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto ai
posti medesimi è disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza
si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di
discipline, l'inquadramento è disposto, prima sui posti in
organico e successivamente in soprannumero sulla base
dell'anzianità di servizio, o, in caso di pari anzianità di
servizio, sulla base dell'anzianità per età.
Le Università comunicano al Ministero della pubblica
istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non
coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero.
Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei
posti non coperti e provvede a ridistribuirli tra le facoltà in
proporzione al numero degli inquadramenti in soprannumero da
esse disposti. Le facoltà destinano i posti così ottenuti al
riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di
proporzionalità.
Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello
occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro
provvede ad una nuova assegnazione di posti alle facoltà per
l'effetuazione della seconda tornata di giudizi.
La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri
della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento
su posti disponibili o in soprannumero.
Al termine della seconda tornata si provvede con le modalità
di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non
coperti al fine di consentire l'assorbimento del soprannumero.
Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente
comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad
incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi
liberi e possono essere riassegnati alla stessa facoltà
compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui
all'art. 30.
Le Università non statali possono istituire un proprio ruolo
di ricercatori, determinandone l'organico con modifica
statutaria. Ove gli statuti delle predette Università
recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle
Università statali, sono possibili i trasferimenti dei
ricercatori dalle Università statali a quelle non statali e
viceversa.
A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori
nelle Università non statali, vanno estese, qualora non sia
possibile il loro inserimento nelle predette Università, le
norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo dell'art. 53.
61. Commissioni giudicatrici.
Per la formulazione dei
giudizi di idoneità sono nominate con decreto del rettore presso
le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da
tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di
cui almeno uno ordinario, tra i quali uno è designato dal
consiglio di facoltà e due sono estratti a sorte su terne
indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori
delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.
62. Formulazione del giudizio di idoneità.
La valutazione
dei candidati al giudizio di idoneità ha per oggetto
esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica da
essi svolta.
Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua
costituzione, la commissione fomula, per ciascun candidato un
giudizio circa l'idoneità del candidato stesso a svolgere o meno
i compiti di ricercatore universitario e redige una
circostanziata relazione.
La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
63. Ricerca scientifica nelle Università.
L'Università è
sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra
Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio
nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita
l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
64. Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le
notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o
in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di
bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni
relative alla protezione dei segreti.
Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati
che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per
poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti
in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle
ricerche.
Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a
comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per
l'attività di ricerca.
Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il
Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed
enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe
nazionale delle ricerche.
All'Anagrafe sovrintende un comitato così composto:
1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanità
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e
ambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di
ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario
nazionale;
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un
suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore
a primo dirigente.
Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi
dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istmzione
e del relativo personale.
65. Ripartizione dei fondi per la ricerca.
Lo stanziamento
annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto
dal 1ø gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le
varie Università con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio Universitario nazionale; per il
restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di
interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo
della scienza, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal
Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i
progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e
ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario
nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione
dei fondi da ripartire tra le Università, queste entro il 31
ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione
illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende
programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata
delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato
accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette
dai docenti membri dei consigli di facoltà con una
rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste
di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e
ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il
fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e
di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene
suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati
consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai
sensi del comma precedente il Ministero della pubblica
istruzione stipula apposite convenzioni con le università.
66. Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di
ricerca per conto terzi.
Le Università, purché non vi osti lo
svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono
eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante
contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di
norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti,
agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti
a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di
cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento
approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università,
sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio
universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali
prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua
totale non superiore al 30 per cento della retribuzione
complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non
può superare il 50 per cento dei proventi globali delle
prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da
destinare per spese di carattere generale sostenute
dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale
della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono
destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a
spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che
hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle simgole prestazioni e da
ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma
vanno in ogmcaso previamente detratte le spese sostenute
dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente
costituiscono entrate del bilancio dell'Università.
67. Composizione dei comitati consultivi del Consiglio
universitario nazionale.
Per l'esame dei progetti di ricerca
di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo
della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio
universitario nazionale. Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro
della pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del
Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero
dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali
raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni
comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio
universitario nazionale.
Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario
o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale
che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei
corrispondenti gruppi di discipline.
Le modalità di elezione sono determinate con il decreto di cui
al primo comma .
69. Determinazione dei titoli di dottorato e delle Università
abilitate a rilasciarli.
Le facoltà e i dipartimenti, ove
esistano, abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca
in un settore disciplinare sono individuati sulla base di
criteri generali di programmazione che tengano conto delle
esigenze complessive e di quelle settoriali della ricerca
scientifica, e della notoria e peculiare idoneità, a tal fine,
delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà o
i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di
convenzioni con altre Università anche straniere o con enti
pubblici che svolgano specifica e qualificata attività di
ricerca eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente
avanzate da essi controllate.
A tal fine i rettori delle Università interessate inviano al
Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31
ottobre di ciascun anno, motivate e documentate proposte di
istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo,
specificandone le particolari modalità di svolgimento, le
strutture utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore
e la disponibilità di un sufficiente numero di docenti
notoriamente qualificati per la specifica ed originale
produzione scientifica, nonché, le eventuali proposte di
convenzioni e le procedure di attivazione. Il Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Comitato universitario nazionale
determina, con proprio decreto, sulla base delle motivate
valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette
condizioni dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca
che possono essere conseguiti e le Università che li rilasciano.
La durata dei corsi non potrà essere inferiore a tre anni
accademici.
Le Università dove esistano corsi di dottorato faranno
pervenire al Ministero della pubblica istruzione alla fine di
ogni triennio una particolareggiata relazione dell'attività
svolta per i singoli dottorati di ricerca, congiuntamente con le
relazioni dei coordinatori, alle quali verranno allegati i
giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73
sui candidati provenienti dal corso. Tenuto conto di tali
elementi di valutazione, il Ministro, osservate le procedure di
cui al precedente comma, procede entro il successivo anno alle
eventuali revisioni.
70. Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e
relativa ripartizione.
Il Ministro della pubblica istruzione
con proprio decreto sentito il Consiglio universitario
nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base
delle richieste delle facoltà, sentiti i Ministri del bilancio,
del tesoro e del Ministro incaricato del coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica, il numero complessivo dei
posti nel primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, tenendo
conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca
scientifica, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato,
e provvede sentito il Consiglio universitario nazionale alla
relativa ripartizione tra le sedi abilitate.
I corsi comprendono non meno di tre e non pi— di dieci posti
per anno. Si può eccezionalmente derogare a tali limiti per
oggettive esigenze della ricerca, previo parere favorevole del
Consiglio universitario nazionale.
71. Ammissione al corso.
Possono presentare domanda di
ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o
titolo equipollente conseguito presso Università straniera; si
prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza
italiana.
In ciascuna sede e per ciascun corso è costituita una
commissione per l'esame di ammissione, composta da tre docenti
di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal
consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati
dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di
discipline cui si riferisce il corso.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
La commissione dispone di sessanta punti per ciascuna delle
due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga
un punteggio di almeno 40/60.
Al termine della prova di esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati dai candidati nelle singole prove.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti
disponibili.
In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato di ricerca
in soprannumero nel limite della metà dei posti previsti dal
decreto di cui all'articolo 70, con arrotondamento all'unità per
eccesso .
[Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 70
e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai
corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di
ruolo delle scuole secondarie superiori]
72. Periodo di formazione presso l'Università o istituti di
ricerca stranieri in Italia.
Gli iscritti al dottorato di
ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università
o istituti di ricerca italiani o stranieri. Per periodi fino a
sei mesi è richiesto il consenso del coordinatore del corso; per
periodi superiori la motivata deliberazione del collegio dei
docenti.
In nessun caso la permanenza in Università o istituti di
ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è
attivato il dottorato di ricerca può eccedere la metà del
periodo previsto per il conseguimento del dottorato.
Tale limite non si applica in presenza di convenzioni ai sensi
dell'art. 69.
73. Conseguimento del titolo.
Il titolo di dottore di
ricerca è conferito con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso,
risultati di rilevante valore scientifico documentati da una
dissertazione fina le scritta o da un lavoro grafico.
I predetti risultati vengono accertati da unacommissione
nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da
tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato,
estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese
nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio
universitario nazionale.
Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere
ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi
relativi purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed
abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni
superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca
prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di
ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato
annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere
del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potrà
superare in ciascun settore la metà del numero dei posti
attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con
arrotondamento all'unità per eccesso .
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine
e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli da
parte degli studiosi di cui al comma precedente.
Al termine dei lavori la commissione redige una relazione
generale sulle operazioni svolte, e, per ciascun candidato
proposto per il rilascio del titolo, una relazione
circostanziata, sui lavori originali in base ai quali è proposto
il rilascio medesimo.
Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al
deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei
quali il titolo è stato conseguito presso le Biblioteche
nazionali di Roma e Firenze, che ne devono assicurare la
pubblica consultabilità per non meno di trenta anni. I testi di
cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei
commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.
74. Riconoscimenti ed equipollenze.
Coloro che abbiano
conseguito presso le università non italiane il titolo di
dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono
chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero
della pubblica istruzione.
La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le
attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università
non italiane.
L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà
stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di
ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati
dall'Istituto univcrsitario europeo, dalla Scuola normale
superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari
e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale
superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole
italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili
ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento,
attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli
annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e
di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12
della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro
iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo
siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il
corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione
non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per
titolo diverso.
75. [Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione.
Il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, entro il 15
gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di
specializzazione, presso università italiane e straniere a
favore dei laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza
italiana, che fruiscano di un reddito personale complessivo non
superiore a lire 8 milioni.
Il Ministro con suo decreto può, ogni due anni, adeguare tale
limite di reddito alle variazioni del costo della vita.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale, stabilisce annualmente con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di
bilancio, il numero complessivo, l'ammontare
non inferiore a
lire 6 milioni annui lordi
e la ripartizione tra le università
delle borse da conferire e l'eventuale rivalutazione delle borse
pluriennali già conferite.
Il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su
conforme parere del senato accademico, sulla base dei criteri
generali fissati dal Ministro con lo stesso decreto di cui al
precedente comma, propone entro trenta giorni dalla data del
decreto medesimo, la ripartizione delle borse assegnate
all'università tra le singole scuole di specializzazione e
perfezionamento in essa funzionanti.
Il Ministro della pubblica istruzione, valutate le proposte
delle università, provvede ad emanare il bando di cui al
precedente primo comma indicando il numero delle borse messe a
concorso per ciascuna università e per ciascuna scuola.
Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca
ai sensi del primo comma dell'art. 68 e nei limiti di cui al
secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa di studio
purché rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate
nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di
studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione
ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università
o istituti di ricerca .
Nel decreto di cui al precedente terzo comma sarà determinata
la quota parte dell'importo complessivo delle borse da
attribuire ai sensi del precedente comma.
Non meno di un quarto del numero complessivo delle borse
stabilito con il decreto di cui al precedente terzo comma deve
essere destinato a borse di studio per attività di
perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse è elevato
del 50 per cento]
76. [Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse
di studio.
Il concorso per l'attribuzione delle borse di
studio si svolge su base nazionale per ciascun tipo di scuola di
perfezionamento o di specializzazione.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate al
Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del bando di cui al primo comma del
precedente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i
laureati di cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le
scuole di perfezionamento o di specializzazione sulla base delle
disposizioni stabilite dagli statuti delle singole scuole, a
condizione che fruiscano del reddito personale complessivo di
cui al primo comma del precedente art. 75.
Nella domanda il candidato deve espressamente dichiarare che
concorre alla borsa di studio attribuita alla scuola presso la
quale è iscritto.
Il concorso è per titoli ed esami.
Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di
cui due ordinari ed uno associato e, in prima applicazione, al
posto dell'associato, un incaricato stabilizzato estratti a
sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la
scuola appartiene, designata in numero triplo dal Consiglio
universitario nazionale.
L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio per
accertare l'esistenza del livello di preparazione necessario per
frequentare la scuola.
Le commissioni attribuiscono un punteggio a ciascuna delle
seguenti voci:
a) prova di esame;
b) voto di laurea e degli esami di profitto;
c) pubblicazioni;
d) altri titoli.
Entro il 15 maggio le commissioni formulano una graduatoria
sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun
candidato per ciascuna delle voci di cui al comma precedente.
Le borse vengono attribuite, secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili per
ciascuna scuola] .
77. Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di
studio per attività di perfezionamento all'estero.
Il concorso
per l'attribuzione delle borse di studio da fruire all'estero si
svolge su base nazionale, per settori di discipline, determinati
dal Ministero della pubblica istruzione nel decreto di cui al
terzo comma del precedente art. 75 su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i
laureati che documentino un impegno formale di attività di
perfezionamento o ammessi a frequentare attività di
perfezionamento o di specializzazione all'estero.
Nella domanda da presentare al Ministero della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
bando, il candidato deve indicare l'istituzione di livello
universitario presso la quale intende usufruire della borsa di
studio, il corso di studi che intende seguire e la sua durata.
Il concorso è per titoli ed esami. La relativa valutazione è
effettuata da commissioni costituite con gli stessi criteri e
modalità previsti per l'attribuzione delle borse di studio da
usufruire nel territorio nazionale.
Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite
graduatorie.
Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle
graduatorie, fino alla concorrenza dei posti disponibili per
ciascun settore di disciplina.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle
singole istituzioni estere presso le quali vengono utilizzate
per le attività di perfezionamento] .
78. [Conferma delle borse di studio.
Le borse di studio
comprese quelle all'estero, per la frequenza dei corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca o presso le scuole di
perfezionamento e di specializzazione, sono confermate con il
passaggio all'anno di corso successivo, salvo motivata
deliberazione degli organi direttivi del corso o della scuola]
.
79. Obblighi dei borsisti.
[Gli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di
perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso,
essere impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di
frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente
attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture
destinate a tal fine] .
[La non osservanza delle norme statutarie delle scuole
comporta la decadenza dal godimento della borsa].
[I borsisti non possono svolgere attività professionale o di
consulenza retribuita né per enti pubblici né per privati]
.
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a
trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
80. Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a
carico del bilancio universitario.
Le università possono
istituire borse di studio per la frequenza di scuole di
specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel
bilancio universitario, provenienti da donazioni o convenzioni
con enti o privati. Le borse sono attribuite, secondo modalità
da determinarsi con apposito regolamento rettorale, agli allievi
iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento
che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel
precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio
ministeriale.
81. Avvio della sperimentazione.
Nel pieno rispetto delle
libertà di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento
vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori
confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le
attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno
accademico 1980-81, nelle università e negli istituti di
istruzione universitaria è consentito avviare la sperimentazione
organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica
di nuove modalità di espletamento dell'attività di ricerca e di
insegnamento secondo le disposizioni che seguono.
82. Commissione di ateneo.
Nell'ipotesi che il senato
accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei
docenti membri di un singolo consiglio di facoltà richiedano di
avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al
precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico
istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il
compito di coordinare e verificare la sperimentazione
organizzativa e didattica nell'ambito dell'università.
Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun
consiglio di facoltà elegge, tra coloro che siano in servizio
presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o
straordinari e di professori associati, o aventi titolo al
giudizio di idoneità ad associato, nonché un ricercatore
universitario o avente titolo al giudizio di idoneità a
ricercatore.
Il numero dei professori ordinari e dei professori associati
che fanno parte della commissione di ateneo è fissato per
ciascuna facoltà con decreto del rettore, su proposta del senato
accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di
ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facoltà
in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio
del voto limitato.
Le università di nuova istituzione, comprese l'Università
degli studi di Udine e la seconda Università degli studi di Roma
debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie
deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni
della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del
consiglio di amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di
ciascuna facoltà fanno le funzioni dei consigli di facoltà, sino
alla costituzione di questi ultimi.
83. Costituzione del dipartimento.
Nell'ambito della
sperimentazione di cui agli articoli precedenti è consentito
alle università di costituire dipartimenti, intesi come
organizzazione di uno o pi— settori di ricerca omogenei per fini
o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a pi—
facoltà o pi— corsi di laurea della stessa facoltà. Le strutture
dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente
all'organizzazione di settori determinati dall'università
interessata.
I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca
nelle università ferma restando l'autonomia di ogni singolo
docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la
ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di
ricerca che si svolgono nell'ambito dell'università. Le attività
di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da
eseguirsi all'interno delle università si svolgono, di norma,
nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle
attività didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli.
I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità
della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei
dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di
sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle
facoltà interessate, formula proposte per la costituzione di
dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai
dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle
dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di
docenti interessati può proporre l'istituzione di dipartimenti
atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della
stessa località di dipartimenti interuniversità. La commissione
di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte
di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che,
previo parere conforme del senato accademico, sono rese
esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative
all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate,
saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario
nazionale.
84. Strutture dipartimentali.
Al dipartimento afferiscono i
professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico
e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli
insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso.
Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità
di opzione fra pi— dipartimenti o istituti.
Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la
giunta.
Il dipartimento può articolarsi in sezioni.
Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori
ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai
ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai
giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al
dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella
prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è
nominato con decreto del rettore.
Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può
essere rieletto consecutivamente pi— di una volta.
Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede
il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi
deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le
attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del
dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene
i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre
attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti.
Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori
ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i
ricercatori.
Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non
docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con
modalità da definire.
Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la
partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla
organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza
elettiva degli studenti, con modalità da definire. La giunta è
composta da almeno tre professori ordinari, tre professori
associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un
segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali
rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le
stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta
avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
In sede di prima costituzione e comunque per non oltre
l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed
a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori
associati è esteso ai professori incaricati da almeno un
triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello
previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento
nel rispettivo ruolo.
85. Attribuzioni del dipartimento.
Ferma restando
l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e
il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a
programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il
dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca:
organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in
collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo,
con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e ai
fini speciali, alla relativa attività didattica.
A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla
giunta esercita le seguenti attribuzioni:
1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e
dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione
di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca
svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento
dell'attività didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio
di amministrazione;
2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento
e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori
anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra
Università italiana o straniera o con il Consiglio nazionale
delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonché
predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed
eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli enti
interessati;
3) predispone annualmente una relazione sui risultati della
sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e
della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa
alla commissione di ateneo;
4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le
attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorati di
ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea
assegnate dai corsi di laurea;
5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e
quanto altro serve per il buon funzionamento del dipartimento, e
dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva
l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro
specificatamcnte assegnati.
Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le
seguenti attribuzioni:
1) detta i criteri generali per:
a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento
per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di
eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano
indispensabili in corso d'anno;
b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli
strumenti in dotazione;
2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato
dalla giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente;
3) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il
conseguimento del dottorato di ricerca;
4) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al
conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli
di facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel
dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o
straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli
appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di
professori associati partecipano alle sedute del consiglio solo
i professori di ruolo. Dà pareri inoltre sulla istituzione, la
soppressione o la modificazione delle discipline in statuto,
limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
5) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli
organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla
elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non
finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla
legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e
riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili
professionali di alta specializzazione e di educazione
permanente.
Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente
comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per
quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano i
professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonché, fino
alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti
di ruolo.
La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai
professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di
ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo
che a parità di qualificazione nell'area disciplinare, prevale
per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario.
L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è
disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal
dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentiti la
commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.
86. Autonomia del dipartimento.
Il dipartimento ha autonomia
finanziaria ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed
amministrativo per il suo funzionamento.
Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme
all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al
successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci
preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da
una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo
del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per
essere allegati al bilancio generale dell'Università e saranno
gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui
all'art. 58 del testo unico delle legge sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
.
Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno
stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione
e contabilità generale delle Università e degli istituti di
istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di
concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento
deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta,
di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento
presso l'istituto tesoriere dell'Università.
Le istituzioni universitarie, nell'esercizio della propria
autonomia, potranno emanare disposizioni integrative nonché
adeguare tale normativa, nel rispetto delle leggi vigenti, alle
proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non
derogabili nel regolamento tipo. A ciò si provvede con decreto
rettorale previa motivata deliberazione del consiglio di
amministrazione su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un
fondo per dotazione ordinaria di funzionamento per acquisto di
attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei
programi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto
delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del secondo comma.
I dipartimenti inoltre dispongono nella misura stabilita
dall'articolo 66, dei proventi derivanti da contratti e
convenzioni di ricerca.
Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli
dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro
funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della
legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Il direttore del dipartimento può autorizzare le missioni dei
singoli componenti del dipartimento sulla base di una
regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di
una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Sino all'emanazione dello schema-tipo di regolamento, di cui
al terzo comma del presente articolo, si applicano comunque le
norme di contabilità di cui al seguente art. 87.
87. Limiti di spesa ed istituti; modalità della gestione
amministrativa e contabile.
Nell'ambito delle dotazioni
assegnate a ciascun istituto e per le spese che in una sola
volta eccedono la somma di L. 4.000.000 il consiglio di istituto
dovrà preventivamente autorizzare l'utilizzazione dei fondi e
delle strutture a disposizione; dispone in merito
all'utilizzazione del personale non docente in servizio presso
l'istituto; mantiene i rapporti con il dipartimento, ove
costituito, per quanto concerne la ricerca.
Il livello di anticipazione consentito agli istituti su
ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale 10 per cento al 40
per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio.
Le modalità di gestione amministrativa e contabile delle somme
assegnate agli istituti saranno definite nello schema-tipo di
regolamento generale di cui all'art. 86.
Il direttore di istituto può effettuare senza la preventiva
autorizzazione del consiglio di amministrazione, il pagamento di
spese che non eccedano ciascuna i 4.000.000 di lire oltre l'IVA.
Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono le 20.000
lire, il direttore d'istituto è esentato, sotto la sua personale
responsabilità, dall'obbligo di documentazione. Non è consentito
il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000) lire.
Le spese di cui sopra vanno comunque annotate sul registro di
cassa e non possono eccedere le 200.000 lire per ogni mese.
Il direttore dell'istituto può autorizzare la missione dei
singoli componenti dell'istituto sulla base di una
regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna
università e dispone le relative anticipazioni qualora la
missione sia a carico dell'istituto nei limiti di spesa di cui
al presente articolo.
A successivi adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai
precedenti commi, potrà provvedere con propri decreti il
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro e quello per il coordinamento della ricerca scientica
e tecnologica.
88. Istituti.
Gli istituti, ciascuno dei quali comprende
pi— discipline di insegnamento affini, svolgono in
collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di
indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle
lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in
collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di
ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti
stessi.
L'istituto è diretto da un professore ordinario o
straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto
stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di
istituto.
Il direttore coordina e sovrintende all'attività
dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e
contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.
In mancanza di professori ordinari o straordinari delle
discipline afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento,
ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione
dell'istituto stesso è affidata, con le modalità di cui ai commi
precedenti e per la durata di un anno, ad un professore
associato o, in mancanza, ad altro docente.
Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali
e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonché da una
rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi
superino il numero di tre.
Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono
stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il
senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Nelle Università dove sono costituite strutture dipartimentali
il rettore, su proposta della commissione di ateneo e sentito il
senato accadernico, dispone che gli istituti che rientrino
nell'area disciplinare propria di uno o pi— dipartimenti vengano
da questi assorbiti, sempre che su ciò vi sia il parere
favorevole della maggioranza dei professori di ruolo
dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle
opzioni di cui all'art. 84, primo comma, il numero dei
professori di un istituto si riduca di oltre la metà rispetto a
quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con la
medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e
di personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree
disciplinari di uno o pi— dipartimenti e di uno o pi— istituti
sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per
la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e
servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo art.
89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria;
provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente
comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei
docenti e dei ricercatori interessati.
89. Centri interdipartimentali.
Nell'ambito della
sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di
amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e
sentito il senato accademico può deliberare la creazione di
centri per la ricerca interdipartimentale.
I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono
docenti di pi— dipartimenti o istituti. Tali attività possono in
particolare essere connesse alla partecipazione a progetti
scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o
da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di
contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro
prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in
cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a
programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali
definite.
L'attività dei docenti nei centri può avvenire anche
nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attività di
ricerca ai sensi dell'art. 17.
90. Centri di servizi interdipartimentali.
Per la gestione
di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici
possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione
organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di
amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo,
sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico,
centri interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di
servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso
comune a pi— strutture di ricerca e di insegnamento.
I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e
migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti,
di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le
proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano
nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere
attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività
connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai
fini dei dipartimenti.
Alle relative esigenze di personale non docente possono
provvedere anche i dipartimenti interessati.
Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato
tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei
dipartimenti interessati, nonché un direttore scelto di norma
fra i tecnici laureati.
91. Collaborazione interuniversitaria.
Per le finalità di
cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì
costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate,
centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari,
rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica
tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi
scientifici utilizzati da pi— Università.
In particolare, i centri possono collegare Università della
stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero
costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai
fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento
dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri
sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti
articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni
Università può disporre l'assegnazione presso centri di
personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite
le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico,
operaio ed ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5
della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Sono consentite convenzioni tra università italiane e
università di Paesi stranieri per attività didattiche
scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli
studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati
tecnico-scientifici di particolare complessità .
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal
consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del
senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti
con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari
esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione
indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a
carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione.
Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e
l'organizzazione per la partecipazione di professori
universitari in rappresentanza delle università italiane in
organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al
precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con
apposito decreto presidenziale .
I consorzi interuniversitari costituiti tra le università
italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni
alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con
fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le
modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica
istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra
le stesse università .
91-bis. Partecipazione a consorzi e a società di ricerca.
Le
università possono partecipare a consorzi o a società di
capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di
ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai
sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n.
183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1ø
dicembre 1983, n. 651, a condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo
apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da
eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e
che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità
di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della
università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non
inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali,
internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori
universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi
sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi
derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza
richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto
stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili
spettanti alle università siano da queste destinati a fini di
ricerca.
La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio
di amministrazione, udito il collegio dei revisori .
92. Sperimentazioni di nuove attività didattiche.
Alle
Università e agli altri istituti di istruzione universitaria è
consentito sperimentare con il consenso del docente interessato,
nuove modalità didattiche rivolte a rendere pi— proficuo
l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative
previste in via sperimentale dal presente decreto ed alle
connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed
economici pubblici o privati esistenti nella regione od in
regioni contermini per quanto concerne i compiti didattici di
cui all'art. 85.
Per il conseguimento di tale finalità possono essere stipulate
convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, nonché, al
fine di aggiornamento e riqualificazione professionale, anche
con altri enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in
consorzi.
Le convenzioni sono stipulate dal rettore, su proposta dei
consigli dei corsi di laurea o di indirizzo interessati, previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione.
I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono
sperimentare altresì forme diversificate di studio e di
frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo, serale
ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami.
Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere
inoltre istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate
mediante anche l'apprestamento di sussidi audiovisivi.
Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il
proprio corso di insegnamento ufficiale.
93. Relazioni sulla sperimentazione.
Al termine di ciascun
anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il
dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attività
di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione.
Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della
sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di
ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione
sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Entro i
successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare
al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio
universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di
ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il
Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un
disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario
nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture
universitarie e dell'organizzazione didattica, nel pi— rigoroso
rispetto dell'autonomia delle Università.
94. Consigli di corsi di laurea e di indirizzo.
Nelle
facoltà comprendenti pi— corsi o indirizzi di laurea, in
corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i
consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea di cui al
decreto-legge 1ø ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:
1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il
conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti
svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche
statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai
corsi di diploma interessati;
4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di
insegnamenti previsti dallo statuto;
5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di
corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi
dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del
personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di
organizzare nella maniera pi— efficace le attività di
insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;
6) adotta nuove modalità didattiche, anche mediante
l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli
di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente
decreto.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da
tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi
compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei
ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non
superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del
personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti
elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso
superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse
componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel
suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un
presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima
convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni
successive. Il presidente sovrintende o coordina le attività del
rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni
accademici.
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono
pubblici.
Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e
indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento,
tutti gli incarichi stabilizzati nonché i rappresentanti degli
incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo
le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del
decreto-legge 1ø ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei
consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le
questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei
posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei
professori ordinari.
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti
partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o
di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni
concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei
professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei
professori incaricati e degli assistenti ordinari.
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica
due anni.
95. Consiglio di facoltà.
A decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facoltà
i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori
universitari, secondo le modalità che seguono. Ne fanno parte,
con voto consultivo, i professori a contratto.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei
consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'art. 9
del decreto-legge 1ø ottobre 1973, n. 580 , convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad
eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei
posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le
chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le
questioni relative alle persone dei professori ordinari.
Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano
ferme nei consigli di facoltà le rappresentanze dei professori
incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo
le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del
decreto-legge 1ø ottobre 1973, n. 580 , convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma,
estese alla destinazione a concorso di posti di professore di
ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle
questioni concernenti le persone dei professori associati,
partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti
dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad
esaurimento.
Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai
soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai
professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi
saranno, ai professori incaricati stabilizzati.
96. Consiglio di amministrazione.
Fino all'espletamento
della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore
associato i rappresentanti dei professori incaricati
stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento
continuano a far parte dei consigli di amministrazione
dell'Università.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica
all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi
dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e
comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due
rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il
rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da
un rappresentante dei professori associati, un rappresentante
dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli
assistenti ordinari.
Nelle Università in cui, per effetto dell'espletamento della
prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati
stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate
inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti
delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10
per cento vengono sostituiti da altrettanti professori
associati. Entro sei mesi dall'indizione della seconda tornata
dei giudizi di idoneità, i due rappresentanti dei professori
incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti
ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori
associati.
L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi
ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Entro sei mesi dall'indizione della prima tornata dei giudizi
di idoneità a ricercatore universitario e comunque non oltre due
mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione
delle Università sono altresì integrati da un rappresentante dei
ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a
due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda
tornata di giudizi.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza
elettiva del personale non docente è aumentata da uno a due.
97. Elezioni del rettore.
I rettori delle Università sono
eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa
Università, da un corpo elettorale composto da tutti i
professori ordinari, straordinari ed associati e, fino
all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo
degli associati, dagli incaricati stabilizzati.
L'elettorato attivo spotta altresì ai rappresentanti nei
consigli di facoltà dei ricercatori e, finché sussistano, degli
assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati.
I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà
con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei
voti. E' eletto chi riporta maggiori voti.
Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono
indette dal decano dei professori ordinari, il quale provvede
altresì alla costituzione di un seggio elettorale e alla
designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo. Il
segretario del seggio è scelto dal presidente tra i docenti di
ruolo.
98. Consiglio universitario nazionale.
La rappresentanza di
cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della legge 7
febbraio 1979, n. 31 , nel Consiglio universitario nazionale
è sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza
di cui alla successiva lettera o) della medesima legge da
quattro ricercatori universitari, intendendosi altresì
sostituiti i professori associati alla componente congiunta
degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli
effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del
predetto art. 1 della legge medesima. Qualora nelle Università
non statali legalmente riconosciute non siano presenti
professori associati, i professori ordinari di cui al quarto
comma del citato art. 1 aumentano da uno a due.
Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio
universitario nazionale sarà disposto dopo l'espletamento della
prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1981.
Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica,
anche in caso di modificazione del loro status accademico, sino
al termine di cui al precedente comma.
In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si
procede alla sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a
condizione che il subentrante abbia riportato un numero di voti
nopn inferiore alla metà di quelli conseguiti dall'ultimo degli
eletti nello stesso collegio elettorale.
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori
associati spetta ai professori associati ai professori
incaricati e agli assistenti ordinari. L'elettorato passivo ai
soli professori associati.
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori
universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei
contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta
ai soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni
si provvederà al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio
universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e
passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei
ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori
associati e ai soli ricercatori universitari.
Il Consiglio universitario nazionale così composto si rinnova
ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del
Consiglio universitario nazionale pi— di due volte consecutive,
indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza,
considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La corte di disciplina è composta dal vice presidente del
Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre
professori ordinari e tre professori associati, intendendosi
sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori
associati agli assistenti ordinari e agli incaricati.
Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale,
fino alla cessazione del mandato, i professori universitari
anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non pi—
appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università
.
Norme finali e comuni
99. Norme per le designazioni elettive.
Le designazioni
elettive previste dal presente decreto avvengono a voto
limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non pi— di un
terzo dei nominativi da designare. La votazione è validase vi
abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo
quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1ø ottobre 1973, n. 580
, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30
novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e
integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze
studentesche.
100. Attribuzione di insegnamenti nelle facoltà o corsi di
laurea di nuova istituzione.
Per le facoltà o i corsi di
laurea di nuova istituzione il consiglio di facoltà o il
comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facoltà
ovvero per il caso in cui il numero dei professori ordinari di
una facoltà sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale
ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a
partecipare al consiglio di facoltà, provvedono all'attribuzione
degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:
a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del
comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in
sostituzione di quello di titolarità, purché ricompreso nei
limiti di affinità di cui al precedente art. 9;
b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facoltà tutti
gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui
alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non pi— di
un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai
professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o
Università, purché titolari di disciplne comprese nel medesimo
raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a
maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle
valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli
insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura
prevista dal successivo art. 114;
c) mediante trasferimento, con modalità analoghe a quelle
previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano
maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per
professore associato;
d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalità
di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli
insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di
corso, mediante contratti di diritto privato a tempo
determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e
previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione.
Per la facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione i
concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono
essere banditi anche in deroga alla periodicità biennale
prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio universitario
nazionale.
101. Disposizioni speciali per alcune facoltà e scuole.
I
concorsi ad assistente ordinario già banditi dall'Università di
Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica
istruzione prima dell'entrata in vigore del presente decreto
saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al
contingente previsto dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 , non
coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore
associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai
precedenti articoli 20 e 30, da destinare a concorsi liberi di
cui agli articoli 21 e 30.
Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i
posti di professore associato o di ricercatore, i posti di
assistente ordinario assegnati alla seconda Università di Roma e
della Tuscia dalla L. 3 aprile 1979, n. 122. La
sostituzione è disposta con decreto del Ministro della pubblica
istruzione su proposta della facoltà interessata, sentite le
richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove
istituito.
Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attività
didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti
professionali, sono conferite con contratti di diritto privato a
tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art.
25. La durata potrà essere protratta oltre il limite ivi
previsto, in caso di comprovata necessità e previo nulla osta
delle facoltà che ne danno comunicazione al Ministro della
pubblica istruzione.
102. Attività assistenziale.
Il personale docente
universitario, e i ricercatori che esplicano attività
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università,
convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n. 833
, assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i
doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del
ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi
comma e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di
convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali
doveri detto personale risponde alle autorità accademiche
competenti in relazione al loro stato giuridico.
Al personale di cui al precedente comma è assicurata
l'equiparazione del trattamento economico complessivo
corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie
locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le
vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.
Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della L. 23
dicembre 1978, n. 833, verrà anche fissato il limite
finanziario entro il quale comprendere le indennità di cui
all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli
universitari ed il personale medico del servizio sanitario
nazionale, previste dall'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761 , sono stabilite come segue:
il professore ordinario e straordinario è equiparato al
medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente
alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i
ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla
posizione iniziale.
In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle
strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle
convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori
associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere
attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello
immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma.
L'attribuzione della qualifica superiore è deliberata
annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso
dal consiglio di facoltà sulla base del curriculum formativo e
professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici
didattici e scientifici
comprendenti anche l'attivtà
assistenziale e
dell'anzianità di ruolo. Nel caso in cui il
servizio nella qualifica superiore venga prestato senza che il
personale medico universitario sia in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale
ospedaliero, il predetto servizio non è valutabile nei concorsi
ospedalieri.
L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve
comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari
stabiliti dalla vigente normativa universitaria.
Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono
attività assistenziale può essere a tempo pieno o a tempo
definito secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo quanto
previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del
presente decreto.
L'opzione è reversibile in relazione a motivate esigenze
didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. L'opzione
si esercita con le stesse modalità previste nel precedente art.
10.
I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a
seconda che prestino servizio per un numero di ore globalmente
considerato uguale a quello previsto per il corrispondente
personale delle unità sanitarie locali a tempo pieno o a tempo
definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del
trattamento economico secondo quanto previsto nel precedente
secondo comma.
103. Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi.
Ai
professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è
riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio
prestato in qualità di professori universitari associati e
professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente
prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti
pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di
assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e
ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei
musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure
previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonché in
qualità di assistente volontario .
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o
della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è
riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio
effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di
ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di
assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario,
di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore
degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà
agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure
previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 ,
nonché per un terzo in qualità di assistente volontario.
Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione
nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per
intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per
i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente
prestata nelle università in una delle figure previste dall'art.
7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 .
Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può
essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il
personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla
predetta data.
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività
svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni
caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il
limite massimo di otto anni.
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i
servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed
i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle
condizioni previste dal testo unico sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo
unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1032
Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono
assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio
in una delle figure di cui all'art. 7 della L. 21 febbraio 1980,
n. 28.
Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto
previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati
presso le università non statali. Ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati,
prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili
con i servizi prestati presso altri ruoli statali.
I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento
universitario o per ricerche presso qualificati centri di
ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il
presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al
servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero,
rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di
ricercatore universitario.
I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti
presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono
equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente
articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio
prestato in qualità di professore incaricato ovvero,
rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di
ricercatore universitario.
I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli
istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono equiparati, alle
condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i
riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di
ricercatore universitario.
Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma
l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi
trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario
nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di
ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su
parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
Il periodo di insegnamento universitario presso università
straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i
Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario
nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di
servizio prestato presso università italiane e sempre che il
professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in
vigore del presente decreto per il completamento del triennio di
insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla
stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità
per l'inquadramento in ruolo dei professori associati.
La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica
per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso
università italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere
attività di insegnamento presso università di Paesi in via di
sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi
della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio
1979, n. 38, nonché per coloro che abbiano svolto le
attività di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso
qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di
concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari
esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del
Consiglio universitario nazionale è riconosciuto equipollente al
servizio svolto presso atenei italiani, al fine del
completamento dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che
il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente
indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità
per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa
equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca
svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in
Firenze nonché ai periodi di attività di ricerca prestata nei
ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI
allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 .
Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25
le Università della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto
dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano
svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile
1979, n. 122 , istitutiva delle rispettive università
statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionali
nelle stesse sedi.
I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore
della L. 3 aprile 1979, n. 122 , incarichi di insegnamenti,
per un periodo corrispondente a quello previsto per la
stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1ø ottobre 1973, n. 580
, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30
novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio
previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 convertito in
legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, presso
i corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e
di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneità per
professore associato, sempre che tali incarichi siano stati
conferiti con le modalità di cui al citato art. 4 del
decreto-legge n. 580 , convertito nella legge n. 766.
104. Nome particolari per i provenienti da enti pubblici di
sperimentazione e ricerca.
Ai dipendenti di ruolo degli enti
pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella
VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 , che conseguano
la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, già in godimento
di stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli
universitari, è attribuito, all'atto della nomina, un assegno
annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui
lordi.
L'assegno di cui al precedente comma, è gradualmente
riassorbito con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di
aumenti periodici o di successive classi di stipendio nella
nuova carriera.
105. Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti
di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze
armate e dei Corpi armati dello Stato.
Le Accademie militari,
l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti
militari di istruzione superiore per la formazione e la
specializzazione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle
materie non militari in relazione alle proprie esigenze
didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente
dal Ministro competente, al seguente personale:
a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli
organici delle Accademie militari e dell'Istituto idrografico
della Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo;
b) professori straordinari, ordinari e associati di ruolo
nelle università statali anche a tempo pieno in aggiunta
all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei consigli di
facoltà
c) lettori di lingua straniera;
d) professori a contratto secondo le modalità dell'art. 25,
nei limiti del 10 per cento degli insegnamenti.
Ai docenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma
gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto del Ministro
dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o istituto
militare.
Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo comma
gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la stipulazione di
contratto di diritto privato a tempo determinato.
La collaborazione tra università, accademie, istituti anche
ospedalieri militari può assumere aspetti istituzionali
attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle
amministrazioni interessate.
Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la
ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici
delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della
Marina, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di
appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere
attività didattica e di ricerca presso le università statali.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto
le accademie e gli istituti di cui sopra provvederanno a
rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, per quanto concerne le
modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni
del presente decreto.
107. Graduale attuazione del tempo pieno. Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 1981-82.
108. Attuazione del regime delle incompatibilità.
Le
incompatibilità previste dall'art. 13 divengono operanti, per i
professori di ruolo che già versino in tali situazioni, alla
scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1ø
novembre 1982.
In prima applicazione del presente decreto i professori
collocati in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono
optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo
trattamento economico qualora competa .
109. Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei
vincitori di concorso a posti di professore ordinario.
Le
limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai
trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si
applicano altresì nella prima attuazione del presente
provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati
precedentemente alla sua entrata in vigore nonché per la
destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella
prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare
il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le
facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso
si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono
avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore
non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai
concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia
banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto .
110. Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari.
Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo
1980, data di entrata in vigore della L. 21 febbraio 1980, n. 28
, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già
banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per
il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico
successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non
chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento
del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al
compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori
ruolo.
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono
disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e
previdenziali.
L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto
anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e
fino al settantesimo .
111. Esclusione dal giudizio di conferma dei professori
associati.
Non sono soggetti al giudizio di conferma nella
fascia degli associati i professori già incaricati stabilizzati
e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il
triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1) della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 .
112. Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti.
Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei
professori associati e in quello dei ricercatori universitari,
per coloro che beneficiando delle disposizioni previste per la
prima applicazione del presente decreto, abbiano superato il
primo giudizio di idoneità, decorrono dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
113. Conservazione degli incarichi.
Al fine di garantire
la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il
connesso livello di funzionamento delle facoltà, sono prorogati
gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale
disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a
tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso
università statali o non statali .
Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma
sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino
alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre
l'espletamento della seconda tornata concorsuale.
Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella
stessa facoltà ad altro insegnamento per il quale sia
sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facoltà a seguito di
trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di
professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina
la facoltà non intenda provvedere mediante chiamata.
La stessa norma si applica altresì per i corsi di laurea di
nuova istituzione.
Gli incaricati supplenti già in servizio all'atto dell'entrata
in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul
posto, sempre in qualità di supplenti, ove il titolare sia
collocato in aspettativa.
114. Conferimento di supplenze.
Gli affidamenti e le
supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori
di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore
scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla
stessa facoltà in mancanza, con motivata deliberazione, a
professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà
della stessa università ovvero di altra università.
Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di
professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al
medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza,
da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai
professori .
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con
deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a
maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle
valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la
scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il
conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è
dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello
stipendio lordo spettante al professore associato alla classe
iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a
rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle
scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato,
per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli
ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente
decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai
professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente
art. 9, anche se a tempo pieno.
115. Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei
consigli di amministrazione delle Università.
Gli enti e i
privati hanno diritto alla designazione di un proprio
rappresentante in seno al consiglio di amministrazione
dell'università qualora versino all'ateneo un contributo annuo
non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo può essere
adeguato con successivi decreti ministeriali.
116. Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti
vacanti in attesa della prima tornata di giudizi di idoneità per
professori associati.
Sino all'espletamento della prima
tornata dei giudizi di idoneità a professore associato non
possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali,
nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti
esami.
Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora
sia comprovata l'impossibilità di provvedervi con le modalità di
cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facoltà possono
provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di
diritto privato a tempo determinato, con le modalità di cui
all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29.
La stipula di questi contratti è subordinata al nulla osta del
Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale.
117. Professori incaricati.
Fino alla cessazione degli
incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico dei
professori incaricati restano disciplinati, per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, dalle vigenti
norme.
Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire
l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a
quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giuridico affine
dal consiglio di facoltà in mancanza, il corso viene diviso per
numero di studenti tra i due docenti.
118. Estensione della disciplina delle incompatibilità ai
professori incaricati stabilizzati.
La disciplina delle
incompatibilità prevista dal precedente art. 13, è estesa a
professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al
precedente art. 108.
I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al
precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di
insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai
giudizi di idoneità. Qualora la situazione di incompatibilità
cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi
di idoneità, essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per
il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.
119. Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di
personale universitario.
Gli assistenti del ruolo ad
esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati,
i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli
osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti
botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il
giudizio di idoneità a professore associato ovvero non intendano
sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato
giuridico ed economico.
Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad
esaurimento, ivi comprese le attività didattiche per piccoli
gruppi, i seminari e le esercitazioni.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle
ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico
10 gennaio 1957, n. 3 , assumono le cariche, i mandati o
gli uffici di cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con
le medesime modalità stabilite per i professori di ruolo,
compresi i criteri previsti dal precedente art. 108.
120. Passaggio ad altre amministrazioni.
Coloro che hanno
titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei
professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e
che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di
idoneità, possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni
pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare
secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita
nell'università.
Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità, il
Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di
sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli
aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa,
con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle
quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere
corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione
acquisita nell'università e l'anzianità di servizio .
Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i
responsabili delle amministrazioni interessate, determinerà i
contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna
amministrazione. I contingenti sono fissati anche in
soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle
rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano
complessivamente un numero di posti pari a quello degli
aspiranti.
Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita
commissione costituita presso l'amministrazione interessata e
formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di
un professore universitario ordinario che la presiede.
Il giudizio accerterà la coerenza della preparazione del
candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza
con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto
dell'anzianità di servizio, la quale determina anche l'ordine
per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della
coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente
amministrazione.
Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
devono essere espletate entro nove mesi dalla data di
presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a
tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella
qualifica e nella sede di appartenenza .
Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella
amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere
corrisposto il trattamento economico in godimento .
121. Esercizio della libera docenza.
Coloro che hanno
conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano
ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti
che ne disciplinano l'utilizzazione.
Si ha per confermata la libera docenza già valutata
positivamente dal consiglio di facoltà, sempre alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ancorché non sia
intervenuto il relativo decreto ministeriale.
122. Adeguamento delle università non statali alla nuova
disciplina.
Sino all'entrata in vigore della legge sulle
università non statali, il cui progetto dovrà essere presentato
dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980 , sono
consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei
termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio
del maggior onere dalle università predette sopportato per il
personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente
decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova
disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto.
Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno
accademico 1981-82.
Il Consigio dei Ministri, su proposta del Ministro della
Pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario
nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per
ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente
comma, tenendo conto, per ciascuna delle università non statali
interessate:
a) della consistenza dell'organico del personale docente,
con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai
sensi del presente decreto;
b) delle condizioni finanziarie delle università stesse;
c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia
di statizzazione delle università non statali, anche in
riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente
art. 2, ultimo comma.
Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente
articolo, le università non statali potranno conferire contratti
di insegnamento anche a professori delle universita` statali.
123. Norme abrogative e finali. Gli ultimi due commi dell'art. 19 della L. 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati. Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni. E' altresì abrogato il primo comma dell'art. 4 del D.L. 1ø ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il secondo comma dell'art. 131 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il D.P.R. 1ø dicembre 1952, n. 4512. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle università statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Le disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 29 febbraio 1980, n. 31 si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate.
124. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.